Fioravante BOSCO (ex-segretario generale della Uil di Benevento, nonché Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento sino al 31/01/2024), ha inviato alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania, alla Sezione Controllo della stessa Corte dei Conti, all’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei costi del lavoro pubblico, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Interno una particolareggiata denuncia chiedendo che venga controllato e censurato il Bando per i Differenziali stipendiali previsti dall’art. 14 del CCNL funzioni locali del 16/11/2022, da attribuire per l’anno 2023 a una percentuale dei lavoratori pari al 40% del personale in servizio per ogni singola area di attività, a seguito della deliberazione di G.C. n. 59 del 5/03/2025 e del Bando pubblicato da Gennaro Santamaria, Dirigente Settore Risorse Umane del Comune di Benevento in data 8 aprile 2025.
Questi i motivi del ricorso sul Bando pubblicato:
la tardività dell’approvazione dei criteri di valutazione, atteso che il Bando è definito con deliberazione di G.C. n. 59 del 5/03/2025, e retroagisce per l’anno 2023 (!);
detto bando doveva essere approvato “oggi per allora” (l’anno 2023), e quindi tutto ciò che è successivo al 1° gennaio 2023 deve rimanere fuori dalla selezione;
il punteggio da attribuire per la “Esperienza professionale”, in sede di prima applicazione del nuovo istituto dei Differenziali stipendiali all’interno dell’Area, non può tenere conto dell’intera anzianità di servizio maturata dal dipendente. Due sono i motivi che lo vietano: l’intera anzianità è già stata valutata nella P.E.O. anno 2018 e poi perché, come già detto, il tutto deve essere legato alla data del 31/12/2022;
il punteggio da attribuire alle “Competenze professionali” per assegnazioni di funzioni specifiche viene così riportato: “si precisa che non saranno valutate le assegnazioni avvenute successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso per le progressioni tra Aree”. Intanto, va detto che il riferimento alle “aree”, anziché ai “differenziali stipendiali”, è assolutamente inconferente. Ma c’è di più, come per il precedente punto a), le assegnazioni degli incarichi da valutarsi non devono essere posteriori al 31/12/2022;
l’ulteriore specificazione riportata nell’ultimo paragrafo dell’art. 7 dell’avviso di selezione: “Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire alle “Competenze professionali”, in sede di prima applicazione del nuovo istituto dei Differenziali stipendiali all’interno dell’Area, si terrà conto di tutti i titoli di studio/abilitazioni professionali, titoli formativi e competenze professionali per funzioni e/o incarichi rivestiti acquisiti nell’arco dell’intera carriera lavorativa, per tale intendendosi l’attività lavorativa svolta presso l’Ente o presso altre Amministrazioni pubbliche, anche a tempo determinato”, come già riportato nelle precedenti lettere a) e b), è parimenti campata in aria, poiché tutti i titoli vanno posseduti alla data del 31/12/2022;
non viene pacificamente previsto chi può partecipare alla selezione 2023, in quanto il riferimento al “biennio” è assolutamente vago. Sarebbe stato più calzante alla norma scrivere così: “Sono ammessi alle procedure selettive per l’attribuzione dei differenziali stipendiali i dipendenti a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023 e che, a tale data, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
– aver prestato servizio presso il Comune di Benevento a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi, anche in posizione di comando o di distacco presso altri Enti;
– aver maturato almeno due anni nella posizione economica inferiore a quella per la quale si concorre (ora il riferimento è al differenziale stipendiale). I dipendenti collocati a riposo nel corso dell’anno 2023, ma in servizio alla data del 1° gennaio 2023, potranno partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione dei differenziali stipendiali, ove abbiano i requisiti di cui sopra”;
i titoli relativi all’esperienza professionale e alle competenze professionali devono essere posseduti alla data del 31/12/2022 e non alla data di scadenza dell’avviso di selezione. Tanto poiché la procedura viene espletata oggi per allora, e quindi non si possono avvantaggiare taluni dipendenti a scapito di altri. Anche il riferimento al conferimento della specifica responsabilità/indennità di funzione agli ultimi 5 (cinque) anni è assolutamente illegittimo, poiché in alcuni casi tali titoli sono già stati oggetto di valutazione nelle precedenti selezioni P.E.O.;
non è previsto alcun punteggio per i titolari di Posizione organizzativa (oggi incarico di Elevata qualificazione), anche se tale incarico risulta essere di rango superiore rispetto alla specifica responsabilità/indennità di funzione (!);
valutare gli incarichi di Responsabile Unico del Progetto (RUP); gli incarichi di Responsabile del Procedimento (RdP); gli incarichi di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC); gli incarichi di Direttore dei Lavori (DL); gli incarichi di Collaudatore, è un vero e proprio colpo di mano che, sommato al fatto che non vi sarebbero graduatorie per Settori, avvantaggerà di certo i dipendenti dei Settori Tecnici. Peraltro, va considerato che tali funzioni sono proprie dei tecnici e del personale amministrativo dei Settori Tecnici e rientrano tra i compiti istituzionali che svolgono. Non va nemmeno trascurata la circostanza che per dette funzioni tale personale riceve complessivamente, ogni anno, centinaia di migliaia di euro di incentivi riferiti al Codice degli appalti, compensi che sono utili anche ai fini pensionistici. Per tale ragione nella precedente regolamentazione delle P.E.O. era espressamente previsto che tali funzioni non venissero considerate utili ai fini del punteggio da assegnare; mentre, il punteggio veniva correttamente assegnato ai titolari di P.O., di specifiche responsabilità e indennità di funzione degli appartenenti alla P.M.
Sulle questioni sollevate da Fioravante Bosco, lo stesso tiene ad aggiungere: “Dall’anno 2023 le progressioni economiche orizzontali, sulle quali vi sono stati negli anni 2018/2022 una mole di ricorsi al giudice del lavoro di Benevento, non ancora del tutto definita, sono state sostituite dai differenziali stipendiali da assegnare ai dipendenti inseriti nelle quattro aree nelle quali sono inseriti i lavoratori, vale a dire quella degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. Valutare le singole normali attività dei tecnici comporterà un vantaggio spropositato per questi ultimi, atteso che – diversamente dal passato – i Differenziali stipendiali non saranno assegnati in maniera proporzionale al numero di dipendenti in servizio nei vari settori alla data del 31/12/2022. Una domanda è lecita: chi si gioverà di queste cervellotiche regole inserite nel Bando di selezione? Al momento non è dato saperlo, ma assicuro che questa volta il contenzioso sarà davvero interminabile!”.
Benevento, 20 maggio 2025.
Dott. Fioravante Bosco