Quando lo Stato paga l’avvocato per ottenere ciò che vuole
L’ editoriale del Direttore Daniela Piesco
La norma approvata dal Senato il 17 aprile 2026 e trasmessa alla Camera modifica l’articolo 14-ter del Testo unico sull’immigrazione e introduce un compenso per il rappresentante legale che assiste lo straniero nella partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Fin qui, presa isolatamente, la disposizione potrebbe sembrare una misura di accompagnamento, uno strumento di tutela. Ma il dettaglio decisivo è nella clausola sospensiva: il compenso matura soltanto “ad esito della partenza dello straniero”. Non per l’assistenza prestata. Non per la qualità dell’informazione fornita. Non per l’esercizio della difesa tecnica. Ma per l’esito. Per la partenza avvenuta. In termini molto precisi: lo Stato remunera il difensore quando l’assistito è già andato via.
Questa non è una sfumatura. È il punto intorno a cui crolla l’intera costruzione.
Per comprenderlo occorre partire dall’architettura del diritto di difesa nel nostro ordinamento, che non è un privilegio riservato a chi può permetterselo, né una concessione dello Stato nei confronti del cittadino: è una garanzia inviolabile sancita dall’articolo 24 della Costituzione, che parla in modo netto e senza eccezioni. La difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; ai non abbienti vengono assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. “Inviolabile” è una parola costituzionale che ha un peso specifico preciso: non ammette compressioni, non tollera eccezioni funzionali, non sopporta meccanismi che la svuotino dall’interno lasciandone intatta la forma esteriore.
Ora, il decreto in esame opera su due piani che, presi insieme, producono un effetto devastante sulla effettività di questa garanzia. Il primo è l’articolo 30-bis appena descritto: il compenso agganciato alla partenza. Il secondo , meno discusso ma non meno grave , è l’articolo 29, comma 3, che interviene sulla disciplina delle spese di giustizia e, secondo la ricostruzione concorde della dottrina e delle associazioni forensi, elimina il regime speciale che consentiva allo straniero di agire contro il provvedimento di espulsione con spese e onorari a carico dell’erario, indipendentemente dai normali limiti reddituali. Il combinato disposto è chirurgico nella sua brutalità silenziosa: da un lato si rende più costoso e difficile impugnare l’espulsione; dall’altro si remunera il legale se agevola il rimpatrio. Il recinto si stringe da entrambe le parti. Il varco rimasto aperto porta fuori dall’Italia.
L’articolo 113 della Costituzione , quello che vieta di escludere o limitare la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione , non richiede soltanto che il ricorso sia formalmente ammissibile. Richiede che la tutela sia reale, effettiva, non apparente. Una disciplina che da un lato ostacola economicamente il ricorso all’autorità giurisdizionale e dall’altro costruisce un incentivo economico a chiudere la pratica col rimpatrio non sopprime formalmente il diritto al ricorso: lo svuota. Lo trasforma in una possibilità teorica per chi non ha risorse, difensori interessati alla contestazione, conoscenza dei meccanismi, tempo e resistenza psicologica. Il diritto diventa uno spazio astratto, formalmente aperto, concretamente inaccessibile. Questo è precisamente il tipo di aggiramento che la Corte costituzionale ha storicamente censurato, con una giurisprudenza rigorosa e mai equivoca.
Ma il nodo più grave di tutta la costruzione non è nemmeno costituzionale in senso stretto: è ordinamentale e deontologico, ed è lì che la norma rivela la propria natura più profonda. La legge professionale forense ( legge n. 247 del 2012 ) stabilisce in modo inequivocabile che l’avvocato esercita la professione in piena libertà, autonomia e indipendenza, e che la sua funzione è garantire l’effettività della tutela dei diritti. Non degli interessi dell’amministrazione. Non del risultato voluto dallo Stato. Dei diritti del cliente. Il rapporto difensore-assistito è una relazione fiduciaria strutturalmente incompatibile con qualsiasi interesse proprio del difensore rispetto all’esito della controversia.
Qui non siamo di fronte al classico compenso a prestazione, che remunera il lavoro svolto indipendentemente dall’esito. Non siamo nemmeno di fronte a un patto di quota lite, già di per sé disciplinato con cautele rigorose. Siamo di fronte a qualcosa di ben più distorto: una remunerazione agganciata all’esito gradito al potere pubblico. Lo Stato non dice all’avvocato: “ti pago per fare il tuo lavoro”. Gli dice: “ti pago se il tuo assistito parte”. La differenza non è stilistica. È la differenza tra un difensore e un agente del potere. E se l’avvocato non è più neutro rispetto alla scelta del proprio assistito ( se ha un interesse economico diretto in una delle opzioni disponibili )allora cessa di essere un difensore nel senso tecnico e costituzionale del termine. Diventa uno strumento dell’amministrazione con mandato privato.
Le reazioni degli organismi di vertice dell’avvocatura e della magistratura sono state non soltanto negative: sono state istituzionalmente significative in misura che raramente si registra. Il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato di non essere mai stato coinvolto nella predisposizione della norma , non prima, non durante, non dopo l’iter parlamentare , e ha chiesto con fermezza che il Parlamento elimini ogni riferimento al suo coinvolgimento, sostenendo che le funzioni attribuitegli dal testo esulano radicalmente dalle proprie competenze istituzionali. Non è una presa di distanza politica: è il rifiuto di un mandato improprio da parte dell’organo di autogoverno dell’avvocatura italiana. Un fatto di una gravità istituzionale che non ha precedenti recenti.
L’Unione delle Camere Penali Italiane ha usato una formula giuridicamente molto precisa, parlando di “apologia dell’infedele patrocinio”. L’infedeltà al mandato difensivo è un reato nel nostro ordinamento, non solo una violazione deontologica. Usare quella categoria per descrivere l’effetto strutturale di una norma di legge significa dire, in linguaggio tecnico, che lo Stato sta costruendo per legge un incentivo alla commissione di un illecito penale. L’Organismo Congressuale Forense ha proclamato lo stato di agitazione dell’intera avvocatura e chiesto una modifica integrale alla Camera. L’Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato un attacco all’effettività del diritto di difesa, sottolineando come le due norme insieme producano un abbassamento sistemico del livello dello Stato di diritto.
Quando la totalità degli organismi di vertice della giurisdizione , avvocatura istituzionale, penalisti, organismi forensi, magistratura associata , converge in una denuncia di incompatibilità costituzionale e ordinamentale, non si può ridurre la questione a un conflitto di interessi corporativi o a una strumentalizzazione politica dell’opposizione. Quella convergenza segnala qualcosa di oggettivo: che la norma tocca il nucleo duro di princìpi su cui si regge la funzione giurisdizionale. E i princìpi che reggono la funzione giurisdizionale non sono della maggioranza che li discute; appartengono all’architettura dello Stato.
Occorre a questo punto affrontare il tema della “volontarietà”, che il governo e i sostenitori della norma useranno verosimilmente come scudo argomentativo. Il rimpatrio volontario assistito, si dirà, è per definizione volontario: lo straniero firma, consente, aderisce liberamente. Ma la libertà di una firma non è misurabile dalla firma stessa; è misurabile dal contesto in cui viene apposta. E il contesto che questa norma costruisce è un contesto di compressione strutturale delle alternative: impugnare l’espulsione diventa più costoso e più difficile; il difensore ha un interesse economico nella partenza; le organizzazioni di supporto sono coinvolte in un meccanismo che remunera la chiusura del caso. In questo contesto, interrogarsi sulla “volontarietà” di persone già in condizione di debolezza massima ( senza documenti stabili, senza risorse, spesso reduci da dinieghi di protezione, talvolta vittime di tratta o coercizione ) significa fare una domanda reale sulla libertà del consenso, non una domanda retorica. Il diritto conosce bene il problema della volontà viziata dal contesto. Sa che la coercizione non ha bisogno di essere esplicita per essere giuridicamente rilevante.
Sul ruolo del Quirinale bisogna essere precisi, come sempre impone la disciplina giornalistica. Non esiste, allo stato delle fonti ufficiali, un atto formale con cui il Presidente della Repubblica abbia bloccato la norma. Esiste una ricostruzione giornalistica ,autorevole, convergente, ma non ancora formalizzata in un comunicato del Colle , secondo cui il Quirinale avrebbe manifestato forti perplessità sulla disposizione e la sola ipotesi di una mancata firma della legge di conversione avrebbe indotto il governo a valutare modifiche. Se questa ricostruzione è accurata ,e non vi è motivo di dubitarne , allora il segnale presidenziale non rappresenta un’ingerenza politica: rappresenta l’esercizio preciso di quella funzione di garanzia costituzionale che l’articolo 87 della Costituzione affida al Presidente della Repubblica. Vigilare affinché le leggi non erodano le fondamenta dello Stato di diritto non è una prerogativa di parte. È un obbligo d’ufficio.
Vale infine la pena nominare, con la precisione terminologica che il tema richiede, la parola “remigrazione” che circola attorno a questa vicenda. Essa non compare nel testo normativo. È una categoria politica e ideologica che descrive non semplicemente la gestione dei rimpatri, ma una visione del migrante come corpo da riallocare, rimuovere, spingere fuori dall’Europa come prassi di governo strutturale. Giuridicamente, la norma parla di rimpatrio volontario assistito. Politicamente, ciò che si intravede nella logica del premio a risultato è la penetrazione di quella cultura all’interno di una procedura che dovrebbe restare individuale, garantita, non orientata. Il diritto non è neutro rispetto alle culture politiche che lo abitano: può essere scritto in modo da resistere alle distorsioni o in modo da assecondarne la deriva. Questa norma appartiene alla seconda categoria.
Non si può affermare oggi, in senso definitivo e tecnico, che la disposizione sia “incostituzionale”: una declaratoria di illegittimità costituzionale spetta esclusivamente alla Corte costituzionale, all’esito di un giudizio. Si può però affermare, con piena solidità argomentativa, che la norma presenta profili seri, multipli e non marginali di illegittimità rispetto agli articoli 24 e 113 della Costituzione, di incompatibilità con la legge professionale forense e di contrasto con i princìpi fondamentali che reggono il rapporto tra difensore e assistito. E si può affermare che quei profili non riguardano solo i migranti: riguardano la coerenza interna del sistema, la sua pulizia, la fiducia che i cittadini ( tutti i cittadini ) possono riporre nelle istituzioni chiamate a garantirli.
Uno Stato che paga il difensore perché l’assistito parta ha fatto una scelta. Non una scelta di efficienza amministrativa: una scelta di significato. Ha deciso che il risultato vale più della procedura che lo precede. Ha deciso che il consenso può essere orientato dall’interno senza che questo si chiami coercizione. Ha deciso che la difesa tecnica può portare un prezzo che dipende dalla direzione verso cui spinge. Sono scelte che un ordinamento costituzionale non può fare senza pagarle. E il prezzo non lo pagano i migranti soltanto. Lo paga lo Stato di diritto, nella sua interezza e nella sua credibilità, un centimetro alla volta.
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