Questa testata ha seguito la vicenda Santamaria con il riserbo che ogni procedimento penale aperto impone. Non per disinteresse verso i lettori, ma per rispetto verso di loro: l’informazione vera non si costruisce sull’onda dell’indignazione, ma sulla lettura precisa degli atti. Oggi quegli atti parlano, e impongono un commento tecnico che non può essere ulteriormente differito.
La determina: cosa dice e cosa fa
Il provvedimento del Servizio Risorse Umane del Comune di Benevento, a firma del funzionario Riccardo Feola e pubblicato il 17 aprile 2026, formalizza la cessazione del rapporto di lavoro con Gennaro Santamaria, ex dirigente arrestato in flagranza di reato per concussione il 30 marzo scorso. Per i nove giorni di sospensione obbligatoria dal servizio ( dal 31 marzo all’8 aprile ) l’ente ha riconosciuto all’ex dirigente un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione tabellare, oltre agli eventuali assegni familiari, in applicazione dell’art. 31 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
L’amministrazione non aveva margine di scelta. La norma contrattuale è cogente: in presenza di una misura restrittiva della libertà personale che impedisca lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’erogazione è automatica. Sul piano della legittimità amministrativa, la determina è formalmente ineccepibile.
Il problema non è la determina. Il problema è la norma che la sorregge.
Il sequestro preventivo: un’obiezione seria, ma insufficiente
È prevedibile che qualcuno sostenga che l’assegno fosse non solo legittimo ma concretamente giustificato, sul rilievo che il sequestro preventivo eseguito nell’ambito dell’indagine — 157.400 euro in contanti e orologi per un valore stimato di 100.000 euro — avrebbe privato Santamaria di ogni disponibilità liquida, riducendolo nelle medesime condizioni di chi è genuinamente privo di risorse.
L’obiezione merita risposta puntuale, su tre livelli distinti.
Il primo è fattuale. Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. è una misura cautelare reale che colpisce beni pertinenti al reato contestato o di valore equivalente al profitto ipotizzato. Non è, né può essere, una misura totalizzante del patrimonio. Nessun atto pubblico disponibile certifica che Santamaria fosse privo di ulteriori disponibilità , conti correnti non attinti dal provvedimento, beni intestati a terzi, liquidità non rinvenuta. Il bisogno concreto, in questo caso, resta del tutto indimostrato. E la norma, significativamente, non lo richiede nemmeno.
Il secondo è sistematico. L’assegno alimentare non nasce per compensare le conseguenze patrimoniali di misure cautelari reali: nasce per tutelare il lavoratore che perde il reddito da lavoro. Sono istituti con presupposti ontologicamente diversi. Sovrapporre i due piani — come implicitamente fa chi invoca il sequestro a giustificazione dell’assegno — significa alterare la causa giuridica dell’istituto, attribuendogli una funzione che non gli appartiene e che il legislatore contrattuale non ha mai inteso assegnargli.
Il terzo è logico-sistematico, ed è il più rilevante sul piano dell’interesse pubblico. Se si accettasse la tesi per cui il sequestro dei proventi del reato ipotizzato giustifica l’erogazione di denaro pubblico a titolo alimentare, si giungerebbe a un esito paradossale: lo Stato sequestra i beni di chi è accusato di aver danneggiato la pubblica amministrazione, e contestualmente eroga risorse pubbliche per sopperire alla mancanza di liquidità che il sequestro stesso ha prodotto. In altri termini, la collettività , già vittima del danno d’immagine che la stessa determina qualifica come “incalcolabile” , si troverebbe a finanziare il sostentamento di chi di quel danno è ritenuto responsabile. Non è populismo rilevarlo: è coerenza logica applicata al diritto.
La norma e il suo limite strutturale
L’art. 31 del CCNL Funzioni Locali 2018 applica l’assegno alimentare in modo uniforme e automatico, senza distinzione alcuna tra le fattispecie di reato che hanno originato la sospensione cautelare e senza alcuna verifica delle condizioni economiche reali del beneficiario. Una norma contrattuale nata per tutelare la dignità minima del lavoratore sospeso , ragione apprezzabile e costituzionalmente orientata , finisce per operare in modo cieco rispetto al caso concreto, svuotando di sostanza la propria stessa causa giuridica.
L’istituto alimentare, nel suo fondamento civilistico e contrattuale, è inscindibile dal presupposto del bisogno. Senza bisogno, non vi è alimento da garantire. Una misura che prescinde strutturalmente da quel presupposto non è più una tutela della sussistenza: è un’erogazione automatica di denaro pubblico priva di giustificazione funzionale nel caso specifico.
Una proposta normativa fondata
Il punto non è sottrarre garanzie ai lavoratori pubblici, né anticipare giudizi di colpevolezza che spettano esclusivamente all’autorità giudiziaria. Il punto è modulare una tutela automatica in ragione di elementi patrimoniali obiettivi e già acquisiti in sede cautelare.
Si propone di introdurre nel CCNL Funzioni Locali un meccanismo di verifica patrimoniale , means test , applicabile alle sospensioni cautelari relative a reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale: concussione, corruzione nelle sue forme, peculato, abuso d’ufficio. Il meccanismo potrebbe prevedere, per sospensioni superiori a trenta giorni, la sospensione o la riduzione proporzionale dell’assegno in presenza di sequestri preventivi che attestino disponibilità patrimoniali superiori a una soglia determinata, ovvero in presenza di un indicatore ISEE che escluda la condizione di bisogno. Il modello normativo di riferimento esiste già nell’ordinamento: il D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha introdotto proprio questo tipo di filtro per i bonus emergenziali, dimostrando che la verifica patrimoniale è tecnicamente praticabile senza violare le garanzie individuali.
Il bilanciamento costituzionale regge: l’art. 97 Cost. impone il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, che include il corretto utilizzo delle risorse pubbliche; l’art. 3 Cost. esige che situazioni sostanzialmente diverse non siano trattate in modo identico. Applicare la stessa misura di sussistenza a chi non ha nulla e a chi dispone di liquidità accertata non è eguaglianza: è indifferenza normativa al fatto.
I nodi ancora aperti
La determina lascia due questioni irrisolte che l’amministrazione dovrà gestire con trasparenza. La prima riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso: due mesi e quindici giorni di retribuzione che Santamaria dovrà corrispondere al Comune per non aver rispettato i termini contrattuali. Si tratta di un credito dell’ente la cui effettiva escussione, in presenza di un procedimento penale in corso, richiederà verifiche ulteriori. La seconda riguarda le 120 giornate di ferie maturate e non godute: un accumulo che, in un quadro normativo che vieta la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici salvo casi eccezionali, pone a sua volta interrogativi sulla regolarità della gestione del rapporto di lavoro negli anni precedenti.
Martedì 21 aprile il Tribunale del Riesame di Napoli si pronuncerà sulla richiesta dei difensori De Longis e Di Santo di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Eco del Sannio seguirà gli sviluppi con la stessa misura che ha guidato fino ad oggi questa copertura: né silenzio né processo mediatico, ma informazione verificata e ragionamento fondato sugli atti.
Fonti: determina dirigenziale Comune di Benevento, 17 aprile 2026; CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, art. 31; artt. 240, 317 c.p.; art. 321 c.p.p.; D.L. 41/2021 conv. L. 69/2021; artt. 3, 97 Cost.
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