Difesa giuridica di un gesto imperfetto in un’istituzione che ha mancato per prima
Era giuridicamente legittima l’autorizzazione a quella conferenza? Perché è da lì che bisogna partire. Non dalla reazione. Dall’atto che l’ha resa necessaria.
Il 30 gennaio scorso, una sala istituzionale della Camera dei deputati stava per ospitare una conferenza sulla «remigrazione», con la partecipazione annunciata di esponenti di organizzazioni che si richiamano esplicitamente all’ideologia fascista e alla supremazia razziale. Non associazioni culturali di frontiera. Movimenti la cui matrice ideologica è documentata, pubblica, rivendicata.
L’ufficio di presidenza, a maggioranza, ha sanzionato trentadue deputati che avevano impedito lo svolgimento di quell’evento. Cinque giorni di sospensione per ventidue, quattro per i restanti dieci.
Prima di discutere la sanzione, occorre discutere l’autorizzazione.
L’atto originario: una concessione di spazio istituzionale giuridicamente problematica
Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina l’uso degli spazi parlamentari subordinandolo al rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale. Non si tratta di una norma etica: è una disposizione regolamentare che impone una valutazione preventiva della compatibilità tra l’iniziativa proposta e i valori fondativi dell’istituzione che gestisce quello spazio.
La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta espressamente, in forma assoluta e senza previsione di eccezioni, la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. La legge 13 ottobre 1975, n. 654, recependo la Convenzione internazionale contro la discriminazione razziale, e la legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino»), sanzionano penalmente la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, nonché l’apologia di movimenti che a tali ideologie si ispirano.
Queste non sono norme programmatiche. Sono diritto positivo vigente, immediatamente applicabile, che vincola i pubblici poteri , inclusi quelli che gestiscono gli spazi parlamentari , nella valutazione della liceità delle iniziative ospitate.
La procedura di autorizzazione ha correttamente vagliato la compatibilità dei soggetti invitati con questi vincoli normativi?
Se quella valutazione non è stata compiuta, o è stata compiuta in modo insufficiente, l’atto autorizzatorio è giuridicamente censurabile. E se l’atto a monte era viziato, la reazione a valle , per quanto formalmente irregolare , si colloca in un quadro radicalmente diverso da quello di un’ordinaria violazione disciplinare.
La difesa giuridica: non un diritto, ma un dovere costituzionale in assenza di tutela istituzionale
Va detto con chiarezza: occupare fisicamente uno spazio parlamentare per impedire un evento regolarmente convocato non costituisce, in senso tecnico, un atto giuridicamente legittimo. Sarebbe disonesto sostenere il contrario.
Ma il diritto non si esaurisce nella legalità formale. Esiste, nell’ordinamento giuridico italiano, il principio secondo cui la valutazione di un comportamento non può prescindere dal contesto normativo in cui quel comportamento si è prodotto e in particolare dall’eventuale inerzia dei soggetti istituzionalmente tenuti ad agire in via preventiva.
L’art. 54 Costituzione stabilisce che coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando fedeltà alla Repubblica. Questo obbligo non è meramente formale. Nella giurisprudenza costituzionale italiana, la fedeltà alla Repubblica include la tutela attiva dei suoi principi fondamentali , tra i quali l’antifascismo non è un orientamento politico, ma un elemento costitutivo dell’ordine democratico, sottratto alla disponibilità delle maggioranze parlamentari in quanto principio supremo dell’ordinamento.
Quando le istituzioni competenti omettono di applicare le norme che l’ordinamento stesso ha predisposto a tutela di quei principi, il deputato che interviene supplendo a quella omissione non agisce contro la legge: agisce nell’adempimento del mandato costituzionale che gli è stato conferito. La sanzione disciplinare può essere regolamentarmente applicabile. Non può però essere presentata come moralmente e giuridicamente incontestabile, perché non lo è.
La sproporzione della sanzione: un vizio che non può essere ignorato
Il principio di proporzionalità , riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa come canone generale nell’esercizio di qualsiasi potere sanzionatorio pubblico, incluso quello disciplinare , impone che la misura adottata sia adeguata alla gravità del fatto, necessaria rispetto agli scopi perseguiti e non eccedente quanto strettamente indispensabile.
Una sospensione di cinque giorni per parlamentari che non hanno esercitato violenza, non hanno ostruito votazioni legislative, non hanno violato segreti istituzionali, ma hanno occupato per un tempo limitato una sala stampa leggendo articoli della Costituzione, solleva una questione seria di proporzionalità. Tanto più grave se raffrontata al trattamento riservato dallo stesso organo a violazioni di rango oggettivamente più elevato sul piano dei doveri istituzionali. Quella disparità di trattamento non è una considerazione politica: è un elemento che incide sulla legittimità sostanziale del provvedimento, indipendentemente dalla sua formale regolarità procedurale.
L’opposizione che si divide: una contraddizione che non si può tacere
Fin qui la difesa dei trentadue. Ma chi scrive non è di parte, e non intende esserlo.
Nella stessa stagione politica in cui una parte dell’opposizione si è fisicamente interposta per impedire che le istituzioni parlamentari diventassero tribuna dell’ideologia fascista , pagando un prezzo disciplinare che questa analisi, giudica , sproporzionato, ma non interamente privo di fondamento procedurale , un’altra parte di quella stessa opposizione ha partecipato o non ha ostacolato l’elezione di Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione Esteri del Senato.
La Commissione Esteri non è una commissione qualsiasi. È l’organo parlamentare che orienta e controlla la politica internazionale dell’Italia in uno scenario geopolitico tra i più instabili e moralmente impegnativi del secondo dopoguerra. Le posizioni pubbliche di Gasparri sul conflitto in corso a Gaza , un conflitto sul cui quadro giuridico la Corte Internazionale di Giustizia ha aperto procedimenti su istanza del Sudafrica, procedimenti che non sono stati archiviati ma sono in corso , sono note, documentate, coerenti con una linea di sostegno incondizionato a operazioni militari la cui legittimità è oggetto di accertamento giurisdizionale internazionale.
Chi ha difeso la Costituzione antifascista dentro la Camera merita difesa. Chi, nella stessa legislatura, ha contribuito a collocare al vertice del controllo parlamentare sulla politica estera un soggetto le cui posizioni sul diritto internazionale umanitario sono ampiamente documentate e criticamente valutabili, non può poi presentarsi senza contraddizioni come custode coerente dei valori costituzionali.
La coerenza non è un lusso. È la condizione minima di credibilità di qualsiasi opposizione che voglia essere tale.
In sintesi : la sanzione rivela ciò che preferisce nascondere
Un sistema istituzionale che sanziona chi ha difeso i principi fondamentali dell’ordinamento, senza prima rispondere della propria omissione nella gestione degli spazi che a quell’ordinamento appartengono, non ha semplicemente commesso un errore di proporzionalità. Ha rivelato una gerarchia delle priorità in cui la tutela della forma prevale sulla tutela della sostanza democratica.
Questo editoriale non difende un gesto ineccepibile. Difende la necessità di misurare quel gesto nel contesto normativo e istituzionale in cui si è prodotto e di non accettare che la sanzione disciplinare chiuda una questione che, sul piano giuridico e politico, è ancora drammaticamente aperta.
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