Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce un “blocco navale” temporaneo nelle acque territoriali italiane per presunte minacce gravi alla sicurezza, ma presenta gravi profili di illegittimità e inpraticabilità operativa.

Incompatibilità con Diritto Internazionale

La Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) garantisce il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali (artt. 17-19), che include il soccorso a imbarcazioni in difficoltà, impedendo interdizioni arbitrarie salvo casi tassativi come pirateria o tratta di schiavi (art. 110). Esperti come Giuseppe Cataldi, ordinario di diritto internazionale, lo definiscono “inutile e illegittimo” perché lo Stato non può aggiungere eccezioni unilaterali alla lista codificata da UNCLOS, rischiando violazioni del principio di non-refoulement della CEDU (art. 3). Un blocco unilaterale configurerebbe un atto ostile, assimilabile a guerra senza mandato ONU (art. 42 Carta ONU), come già escluso per operazioni passate come Eunavfor Med Sophia.

Difficoltà Operative e di Intelligenza

Avvistare un barcone dal mare o dall’aria non permette identificazioni affidabili di minacce terroristiche: servono intelligence pregressa, debriefing e verifiche biografiche, non valutazioni ex post su “pressione migratoria eccezionale”. Casi storici di presunti infiltrati ISIS (es. da Tunisia/Libia) si basano su segnalazioni tunisine post-sbarco, non su avvistamenti navali, e dichiarazioni ministeriali negano rischi sistemici sui barconi. La CEDU ha condannato pushback simili per mancanza di garanzie individuali (es. M.A. e Z.R. c. Cipro, 2024), richiedendo valutazioni caso per caso impossibili in operazioni di massa.

Valore Propagandistico

Studi e analisi giuridiche confermano l’inefficacia: blocchi navali non fermano partenze da alto mare o acque straniere (es. Tunisia/Libia), richiedendo accordi bilaterali irrealistici senza consenso sovrano. La norma, limitata alle 12 miglia territoriali, sposta il problema altrove senza ridurre flussi, fungendo da “fumo negli occhi” per consenso interno, come criticato da giuristi e precedenti fallimentari.

In sintesi, è più retorica che strumento pratico, esposta a ricorsi CEDU e condanne internazionali.

 

 

pH Pixabay senza royalty

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