La Costituzione italiana non è ambigua sulla libertà personale. L’articolo 13 la definisce inviolabile e la sottrae deliberatamente al potere dell’esecutivo, anche quando questo invochi l’ordine pubblico. Non è un caso: quella norma nasce dalla memoria dell’arbitrio, non dall’ingenuità verso i pericoli.Eppure oggi si chiede di accettare che una persona possa essere privata della libertà per dodici ore senza aver commesso alcun reato, sulla base di una valutazione di “pericolosità” rimessa alla discrezionalità della polizia, con un controllo giudiziario rinviato e attenuato. Non è un dettaglio tecnico: è un mutamento di paradigma.
Il diritto penale moderno si fonda sulla responsabilità per fatto, non per sospetto. Quando si accetta che la libertà possa essere sacrificata in nome di ciò che qualcuno potrebbe fare, si entra nel territorio scivoloso della prevenzione assoluta, dove il confine tra tutela e abuso diventa labile.
Chi difende il fermo preventivo lo presenta come uno strumento necessario contro la violenza nelle manifestazioni. Ma la storia giuridica europea insegna che le misure pensate per le emergenze tendono a diventare ordinarie, e quelle eccezionali a estendersi ben oltre il loro scopo originario. La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha ripetuto più volte: la prevenzione è legittima solo se strettamente necessaria, proporzionata e sottoposta a controllo giudiziario effettivo e immediato.
Il confronto con ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti, con l’espansione dei poteri dell’ICE e la normalizzazione della detenzione preventiva amministrativa, dovrebbe suonare come un monito, non come un modello. Lì, la sicurezza ha eroso la fiducia, ha radicalizzato i conflitti sociali, ha trasformato il sospetto in categoria giuridica.
Una democrazia non si misura dalla forza dei suoi apparati, ma dalla capacità di resistere alla tentazione dell’arbitrio quando la paura cresce.
La vera sicurezza non nasce dalla compressione delle libertà, ma dalla loro tutela anche nei momenti più difficili.
Se l’articolo 13 smette di essere un limite invalicabile, non è solo la libertà personale a indebolirsi: è l’intero patto costituzionale a incrinarsi.
Violazione dell’articolo 13 Cost.: riserva di giurisdizione e tassatività
Il fermo preventivo configura una privazione della libertà personale, seppur temporanea. In quanto tale, esso ricade pienamente nell’ambito applicativo dell’articolo 13 Cost.
La misura presenta almeno tre profili di incompatibilità:
assenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria: la comunicazione al pubblico ministero non soddisfa la riserva di giurisdizione, trattandosi di autorità non terza rispetto all’azione di polizia;
indeterminatezza dei presupposti applicativi, fondati su “elementi di fatto” e sospetti prognostici, in contrasto con il principio di tassatività;
mancanza di convalida giudiziale entro termini certi, come richiesto per i provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza.
Ne deriva una compressione strutturale della garanzia costituzionale, non giustificabile come mera eccezione emergenziale.
Violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.)
L’ampia discrezionalità riconosciuta agli organi di polizia favorisce applicazioni selettive della misura, esponendo il sistema al rischio di profilazione etnica, sociale o politica.
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che la discrezionalità amministrativa deve essere sorretta da criteri oggettivi e verificabili. Il fermo preventivo, così come formulato, non appare idoneo a garantire tale requisito.
Incidenza sulla libertà di manifestazione (art. 17 Cost.)
La possibilità di essere trattenuti preventivamente durante manifestazioni pubbliche produce un effetto dissuasivo generalizzato sull’esercizio del diritto di riunione.
La compressione indiretta di una libertà costituzionale fondamentale non appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, soprattutto in assenza di un nesso concreto e individualizzato con il rischio di reato.
Contrasto con la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU
Ai sensi dell’articolo 5 §1 lett. c) CEDU, la detenzione preventiva è ammessa solo se: – finalizzata a impedire la commissione imminente di un reato; – fondata su sospetti concreti e individualizzati; – sottoposta a controllo giudiziario rapido.
Il fermo preventivo italiano non garantisce un rapporto di stretta necessità e proporzionalità, esponendo lo Stato al rischio di condanna per detenzione arbitraria, come già avvenuto in casi analoghi.
Profili comparativi: il monito dell’esperienza statunitense
L’espansione dei poteri di detenzione preventiva negli Stati Uniti, in particolare attraverso l’ICE, dimostra come strumenti concepiti per la sicurezza possano produrre effetti sistemici di erosione dei diritti civili, difficilmente reversibili.
L’ordinamento costituzionale italiano, fondato su una tradizione garantista più rigorosa, non può ignorare tali precedenti.
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che il fermo preventivo, nella sua attuale formulazione, presenti seri profili di incostituzionalità.
Si raccomanda pertanto: l’introduzione di un controllo giurisdizionale immediato e obbligatorio; – una tipizzazione rigorosa dei presupposti applicativi; garanzie contro l’uso discriminatorio; – una riduzione drastica dell’ambito applicativo.
In mancanza di tali correttivi, la misura appare incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di diritto e suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
