La sentenza della Corte Costituzionale sulla legge toscana n. 12 del 2025 rappresenta un equilibrio precario tra competenze statali e autonomia regionale, in un’Italia dove il suicidio medicalmente assistito resta un diritto giurisprudenziale orfano di una disciplina nazionale. Depositata il 29 dicembre, la pronuncia accoglie solo parzialmente il ricorso del governo, dichiarando illegittime alcune disposizioni ma salvando il nucleo organizzativo della norma. Non è una vittoria totale per la Toscana, né una sconfitta per lo Stato: è un richiamo all’urgenza di una legge quadro, che il Parlamento ignora da anni nonostante gli inviti reiterati della Consulta.Le Regioni, spiega la Corte, esercitano una potestà legislativa concorrente in “tutela della salute” (art. 117, co. 2, lett. q, Cost.), che consente di riempire vuoti normativi con regole procedurali e organizzative. La legge toscana istituisce commissioni multidisciplinari nelle Asl per valutare le richieste di chi si trova nelle condizioni delineate dalle sentenze 242/2019 (Dj Fabo-Cappato) e 135/2024: patologie inguaribili, sofferenza fisica o psichica intollerabile, dipendenza da supporto vitale, richiesta personale e consapevole. Tali commissioni verificano i requisiti, fissano tempi certi per le decisioni (salvo i termini troppo rigidi dichiarati illegittimi) e garantiscono assistenza sanitaria uniforme sul territorio regionale. Possono persino attingere a risorse proprie, purché non ridefiniscano i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), riservati allo Stato.Questo via libera organizzativo è cruciale in un contesto di crescente domanda: dati del Ministero della Salute indicano un +30% di ricorsi giudiziari per suicidio assistito tra 2023 e 2025, spesso con esiti positivi ma lenti e disomogenei. La Toscana, pioniera con la sua legge approvata a marzo sotto l’impulso del presidente Eugenio Giani, evita il paradosso di cittadini costretti a peregrinare tra tribunali per esercitare un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza. L’Associazione Coscioni esulta, parlando di “smentita al governo”: e ha ragione, perché la Corte ribatte che l’inazione statale non preclude l’intervento regionale, se limitato a “norme meramente organizzative” derivate da principi statali preesistenti, come il consenso informato (legge 219/2017) o le cure palliative.Ma i paletti sono netti, e la Consulta li pianta con rigore. Le Regioni non possono invadere la competenza esclusiva statale in materia penale e civile: non introducono né modificano le “scriminanti” per l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), né definiscono requisiti sostanziali, né permettono deleghe alla volontà (la richiesta deve essere personale). Censurati l’art. 7, co. 1, per aver imposto alle Asl supporto tecnico-farmacologico “ultralea”, e parti che evocano “livelli superiori di assistenza”, interferendo con i Lea. Illegittimi pure termini stringenti (es. 20 giorni) che rischierebbero frettolosi accertamenti medici, e la nozione di “sospensione del trattamento” in un contesto di autosomministrazione, non di eutanasia attiva.Qui emerge il paradosso toscano: mentre la Corte frena l’obbligo regionale di assistenza farmacologica, il Tribunale di Firenze ha da poco ordinato al Cnr un dispositivo per “Libera”, permettendole di attivare i farmaci con gli occhi. La sentenza costituzionale non contraddice quel verdetto – limitato a un caso individuale – ma sottolinea che generalizzare tali obblighi spetta solo allo Stato, per uniformità nazionale. Le Regioni sono “braccia operativi”, non “architetti di diritti”: possono organizzare la macchina sanitaria, ma non alterarne la struttura.Questa pronuncia illumina un vuoto legislativo cronico, radicato in divisioni ideologiche che paralizzano il Parlamento. Dal 2019, la Consulta ha tracciato i confini del non punibile, ma senza una legge organica – che includa formazione medica, protocolli farmacologici, tutele psicologiche e registri nazionali – le Regioni procedono per tentativi, con rischi di disparità territoriali. La Toscana ha osato, e la Corte l’ha parzialmente legittimata: un monito allo Stato, che non può nascondersi dietro il federalismo per abdicare ai suoi doveri.Ora tocca al legislatore nazionale agire, prima che altre Regioni emulino la Toscana, frammentando un diritto fondamentale. Altrimenti, il “muro di competenze” diventerà un labirinto per i malati terminali, intrappolati tra speranza e burocrazia.

 

pH Pixabay senza royalty

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