Premessa metodologica

L’analisi di una riforma costituzionale richiede rigore metodologico e distanza critica. Tuttavia, quando si tratta di modifiche agli equilibri fondamentali tra i poteri dello Stato, il rigore non può tradursi in neutralità asettica. Questo testo si propone di esaminare la riforma della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, approvata nel 2025, con lo sguardo attento di chi ritiene che le scelte costituzionali non siano mai meramente tecniche, ma sempre profondamente politiche.

Il contenuto della riforma: cosa è stato effettivamente approvato

La riforma costituzionale approvata nel 2025 interviene su quattro articoli fondamentali della Costituzione italiana: gli articoli 87, 101, 104 e 105. Si tratta, non casualmente, del nucleo normativo che disciplina l’ordinamento giudiziario della Repubblica.
Le modifiche strutturali introdotte:
La riforma prevede la creazione di due ordini separati di magistratura: da un lato i giudici, dall’altro i pubblici ministeri. Questa separazione non è soltanto funzionale – esisteva già una distinzione tra le funzioni giudicanti e requirenti – ma diventa organica e strutturale. Vengono istituiti due Consigli Superiori della Magistratura distinti, con competenze parallele ma autonome. I concorsi di accesso alla magistratura diventano separati fin dall’origine: chi sceglie di diventare pubblico ministero non potrà mai diventare giudice, e viceversa. Le carriere diventano impermeabili, separate da un confine invalicabile.

Il significato sistemico:

Quella che viene presentata come una razionalizzazione organizzativa rappresenta, in realtà, una rottura radicale con il modello costituzionale del 1948. La Costituzione repubblicana aveva scelto consapevolmente l’unità della magistratura, inserendola in un disegno complessivo di bilanciamento dei poteri. Il pubblico ministero e il giudice condividevano la stessa formazione, la stessa cultura giuridica, lo stesso orizzonte istituzionale. Questa scelta non era casuale: nasceva dalla volontà di garantire che l’accusa,pur distinta dalla decisione, rimanesse ancorata ai principi della giurisdizione e non scivolasse nell’orbita del potere esecutivo.

Il processo di approvazione: la forma rispettata, la sostanza tradita

Qui emerge il primo nodo critico. La riforma è stata approvata seguendo formalmente il procedimento aggravato previsto dall’articolo 138 della Costituzione: doppia deliberazione, maggioranza qualificata, possibilità di referendum. Tutto corretto sulla carta. Ma lo spirito dell’articolo 138 non si esaurisce nella sequenza procedurale.

Il vuoto del dibattito pubblico:

Il percorso parlamentare è stato politicamente asfittico. Camera e Senato hanno proceduto senza emendamenti significativi, senza un vero confronto pubblico, senza ascoltare – se non in modo puramente rituale – la magistratura, l’accademia, l’avvocatura, le forze sociali. Una riforma che tocca il cuore dell’ordinamento giudiziario è stata trattata come un atto dovuto, quasi amministrativo. Questo rappresenta un vulnus non alla lettera della Costituzione, ma al suo spirito democratico.
L’articolo 138 presuppone tempo, attrito, consapevolezza. Presuppone che le riforme costituzionali siano il frutto di un dibattito ampio, trasparente, conflittuale. Presuppone che la maggioranza parlamentare non utilizzi la propria forza numerica per imporre modifiche strutturali senza costruire un consenso più vasto. Nulla di tutto questo è avvenuto.

Perché dire no: le ragioni del dissenso

La separazione come strumento di riequilibrio dei poteri

La prima obiezione sostanziale riguarda la finalità reale della riforma. Il governo la presenta come un rafforzamento della terzietà del giudice. Ma se analizziamo il contesto politico in cui nasce, emerge una verità più scomoda: questa riforma è uno strumento di riequilibrio forzato dei rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario.
Le parole del procuratore capo di Bari, Roberto Rossi – “i giudici liberi danno fastidio al governo” – non sono uno slogan propagandistico, ma la formulazione di un’ipotesi interpretativa precisa. Una magistratura inquirente separata, con un proprio CSM, con concorsi autonomi, è una magistratura più facilmente isolabile, più esposta – anche solo indirettamente – al circuito del potere politico che controlla risorse, priorità, organizzazione.
Non serve immaginare complotti. Basta osservare le dinamiche istituzionali reali: chi nomina i vertici? Chi decide i finanziamenti? Chi stabilisce le priorità investigative? In un sistema di separazione rigida, il pubblico ministero perde progressivamente quella cultura comune della giurisdizione che, nel modello unitario, rappresentava una garanzia di indipendenza.

La falsa soluzione agli errori giudiziari

I sostenitori della riforma evocano spesso casi drammatici della storia giudiziaria italiana – da Enzo Tortora in poi – come dimostrazione della necessità di separare le carriere. Ma questa argomentazione si fonda su un errore logico.
Gli errori giudiziari non nascono dall’unità delle carriere. Nascono da cattive pratiche investigative, da pressioni mediatiche, da carenze difensive, da un uso distorto della custodia cautelare, da una cultura giuridica talvolta deficitaria. Sono problemi di formazione, di risorse, di mentalità. Tutti problemi che una separazione formale non risolve, e che anzi potrebbe aggravare.
Una separazione rigida rischia di produrre una narrazione manichea: il pubblico ministero come puro accusatore, il giudice come arbitro distante. Ma la giurisdizione non è un ring di boxe. È un processo di accertamento della verità che richiede cultura comune, linguaggio condiviso, sensibilità giuridica omogenea. Privare il sistema di questa unità culturale significa impoverirlo, non rafforzarlo.

Il rischio dell’isolamento strutturale

Nel contesto italiano – diverso da quello di altri ordinamenti europei per storia, cultura giuridica, assetto istituzionale – la separazione delle carriere rischia di produrre non più equilibrio, ma isolamento. Due corporazioni separate, due percorsi formativi distinti, due culture professionali divergenti.
Questo isolamento ha conseguenze concrete: il pubblico ministero, progressivamente sganciato dalla cultura della giurisdizione, potrebbe essere più facilmente attratto da logiche di efficienza quantitativa piuttosto che di garanzia qualitativa. Il giudice, privato della possibilità di comprendere dall’interno le dinamiche dell’accusa, potrebbe perdere sensibilità e capacità di controllo.

 La questione democratica: il metodo conta quanto il merito

Ma c’è una ragione ancora più profonda per votare no. Una ragione che trascende il contenuto tecnico della riforma e riguarda il metodo democratico.
Questa riforma è stata imposta senza un vero dibattito pubblico, senza costruire consenso, senza affrontare le obiezioni sostanziali. È stata presentata con una narrazione semplificata, veicolata da media spesso compiacenti, che ha dipinto ogni opposizione come corporativa o ideologica.
Quando il procuratore Rossi ha espresso pubblicamente le sue perplessità, la reazione non è stata una confutazione argomentata, ma la derisione: il fatto che avesse usato un “broadcast WhatsApp” è diventato il centro della polemica. Come se il problema fosse il mezzo e non il messaggio. Come se la libertà di espressione di un magistrato si misurasse in base alla piattaforma utilizzata.
Questa strategia – spostare l’attenzione, ridicolizzare, personalizzare – è sintomatica. Rivela la volontà di evitare il confronto sulla sostanza. E questa, in una democrazia costituzionale, è una deriva pericolosa.

Il referendum come atto di resistenza costituzionale

In questo scenario si inserisce la raccolta di firme per il referendum abrogativo. Trentamila firme, poi trentasettemila, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a cinquecentomila. Non è solo una mobilitazione numerica. È un atto simbolico di riappropriazione democratica.
L’uso dello Spid, la partecipazione diretta, la spinta dal basso rispondono a un vuoto: quello di un dibattito pubblico sbilanciato, dominato da una narrazione unilaterale. Il referendum diventa lo spazio in cui quel conflitto – fisiologico in democrazia, anestetizzato nel passaggio parlamentare – può finalmente emergere.

Il referendum come strumento di discussione:

Non si tratta semplicemente di abrogare una riforma. Si tratta di aprire uno spazio pubblico di discussione che non c’è stato. Di costringere il paese a interrogarsi: quale giustizia vogliamo? Quale equilibrio tra i poteri? Quale idea di indipendenza della magistratura?
C’è chi teme una gestione “politica” della data del referendum, un tentativo di collocarlo in un momento sfavorevole alla partecipazione. Questo timore non è infondato e rappresenta un’ulteriore ragione per mobilitarsi: il referendum non deve essere un adempimento formale, ma un momento di partecipazione democratica effettiva.

La Costituzione come terreno comune

Il punto, allora, non è essere a favore o contro la separazione delle carriere in astratto. Non si tratta di difendere corporativismi o di opporsi al cambiamento per principio. Il punto è chiedersi che tipo di democrazia costituzionale vogliamo.
Vogliamo una democrazia in cui le riforme più delicate passano senza conflitto, imposte da maggioranze parlamentari che usano la propria forza numerica come legittimazione sufficiente? O vogliamo una democrazia in cui il conflitto è riconosciuto come fisiologico, in cui le minoranze hanno diritto di essere ascoltate, in cui il dibattito pubblico precede e accompagna le scelte istituzionali?
Vogliamo una giustizia resa più efficiente sulla carta, attraverso una riorganizzazione formale che non tocca i problemi reali? O vogliamo una giustizia realmente indipendente, anche quando disturba, anche quando indaga chi governa, anche quando contraddice le narrazioni dominanti?
Il referendum non riguarda solo i magistrati. Riguarda il rapporto tra cittadini e potere. Riguarda la possibilità di dire no senza essere delegittimati. Riguarda la sopravvivenza di un’idea semplice e scomoda: che la Costituzione non è proprietà del governo di turno, ma un terreno comune che vive solo se viene discusso, difeso, messo in discussione.
Votare no al referendum significa difendere questa idea. Significa rivendicare il diritto di partecipare alle scelte costituzionali fondamentali. Significa ricordare che l’indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per tutti i cittadini.
E forse è proprio questo che oggi dà fastidio. Non i giudici liberi in sé. Ma l’idea che qualcuno, ancora, rivendichi il diritto di esserlo. E che i cittadini, attraverso il referendum, possano decidere che questa libertà vale più di qualsiasi promessa di efficienza.

In sintesi: votare no al referendum significa:

Opporsi a una riforma approvata senza un dibattito pubblico adeguato
Difendere l’unità culturale della magistratura come garanzia di indipendenza
Rifiutare una soluzione apparente a problemi reali che richiedono risposte diverse
Rivendicare il diritto dei cittadini di partecipare alle scelte costituzionali fondamentali
Proteggere l’idea che la Costituzione appartiene a tutti, non solo a chi governa
Il referendum è l’occasione per dire che la democrazia non si esaurisce nel voto parlamentare, ma vive nel conflitto, nel dibattito, nella partecipazione. È l’occasione per ricordare che la giustizia indipendente non è un ostacolo alla democrazia, ma la sua condizione di possibilità.

 

pH Pixabay senza royalty

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