Il fenomeno della violenza sessuale motivata da dinamiche culturali solleva interrogativi profondi in una società sempre più multiculturale. Se da un lato il pluralismo culturale è un valore riconosciuto e protetto dalle democrazie costituzionali, dall’altro lato esso incontra un limite invalicabile nei diritti fondamentali della persona. La dignità, la libertà e l’autodeterminazione, in particolare delle donne, non possono essere oggetto di bilanciamento o giustificazione, nemmeno in nome della tradizione o della cultura d’origine dell’autore.
Il diritto penale italiano punisce con fermezza ogni forma di violenza sessuale, in base all’articolo 609-bis del codice penale. Nessuna motivazione culturale, religiosa o consuetudinaria può costituire esimente o attenuante. Numerose pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che la cultura non può mai giustificare comportamenti lesivi della libertà sessuale. In un caso significativo del 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito l’irricevibilità della difesa fondata sulla tradizione matrimoniale precoce della comunità albanese. Allo stesso modo, nel 2023, un uomo nordafricano è stato condannato per stupro coniugale, nonostante la sua convinzione che il matrimonio comportasse un diritto sessuale automatico e permanente. In entrambi i casi, il giudice ha richiamato il principio secondo cui la libertà sessuale è inviolabile e non soggetta a tradizioni o usi culturali.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha anch’essa più volte sottolineato che l’uso di stereotipi culturali o religiosi nei processi penali costituisce una forma indiretta di discriminazione. In una recente condanna all’Italia, la Corte ha affermato che la mancata protezione della vittima e il linguaggio stereotipato utilizzato in sede giudiziaria rappresentano una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel contesto interculturale, è fondamentale distinguere tra comprensione e giustificazione. Comprendere le motivazioni culturali alla base di certi comportamenti può essere utile per analizzare le dinamiche sociali, ma non significa mai accettare o legittimare la violenza. Al contrario, il sistema giuridico ha il compito di garantire l’effettività dei diritti fondamentali per tutte e tutti, senza eccezioni.
In questo scenario complesso, la mediazione interculturale assume un ruolo cruciale. Essa può facilitare l’accesso alla giustizia delle vittime, aiutare gli operatori del diritto e dei servizi sociali a comprendere i contesti culturali, e soprattutto promuovere la prevenzione attraverso attività educative e formative. La mediatrice interculturale, in particolare, diventa ponte tra sistemi valoriali diversi, promuovendo la conoscenza delle leggi e dei diritti e supportando le persone nell’integrazione culturale e sociale.
Il rispetto del pluralismo non significa accettare ogni pratica culturale, ma garantire che la diversità si esprima nel rispetto della legalità democratica e dei diritti umani. La violenza sessuale, anche se giustificata da norme tradizionali o visioni religiose, resta un crimine e deve essere trattata come tale. La sfida è costruire una società interculturale in cui la diversità sia fonte di arricchimento, non pretesto per la violazione dei diritti.
Per una società realmente inclusiva e giusta, è essenziale ribadire che nessuna cultura può legittimare la sopraffazione. Solo attraverso l’educazione ai diritti, la promozione della legalità e il riconoscimento della dignità di ogni persona, sarà possibile contrastare in modo efficace ogni forma di violenza, anche quella travestita da tradizione.
Bibliografia essenziale
– Codice Penale Italiano, Art. 609-bis e ss.
– Corte di Cassazione, Sez. III penale, sent. n. 29613/2018.
– Corte di Cassazione, Sez. III penale, sent. n. 36867/2023.
– Corte europea dei diritti dell’uomo, J.L. c. Italia, sentenza del 27 maggio 2021 (ricorso n. 5671/16).
– Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), Legge 27 giugno 2013, n. 77.
– Spena, A., Diritto penale e multiculturalismo. Responsabilità individuale e pluralismo culturale, Giuffrè Editore, 2015.
– Colaianni, N., Diritti fondamentali e identità culturali, Laterza, 2019.
– Re, L., Violenza sulle donne e stereotipi culturali nei tribunali italiani, in “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, n. 2/2020.
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